lunedì 16 dicembre 2013

La sentenza della III Sez. di CASSAZIONE penale nº 45179 dell’8.11.2013 e un eventuale ricorso alla Corte Europea



ANNOTAZIONI A MARGINE DI UN CASO

 
di Iole Natoli


Leggo che si pensa di preparare un ricorso alla Corte Europea e ne sono lieta. 
Non so però se questa porrà a confronto la legge italiana rispetto alle analoghe leggi degli altri Paesi europei (che peraltro non so quali siano) o se si limiterà a vagliare la rispondenza della sentenza alla nostra legge.
Se fosse vera la seconda ipotesi, allora bisognerebbe evitare un possibile errore, quello di dichiarare cioè che la valutazione di ipotetiche attenuanti vada esclusa unicamente in quanto sono state accertate delle aggravanti. La legge italiana - mal fatta - non lo permette. Benché non piaccia, in questo l'assunto del difensore è attendibile. 
Ciò perché il primo articolo di riferimento è il 609 bis, che prevede - senza esprimere esclusioni di sorta - che nei casi di minore gravità siano applicate le attenuanti in misura non eccedente i due terzi. L'altro articolo di riferimento citato nella sentenza è il 609 quater, che inizia così: "Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici" ecc., ecc.
Ora “soggiace alla pena stabilita” vuol dire che TUTTO ciò che è stato espresso in quell'articolo ha valore e dunque applicazione, ivi compresa la questione delle attenuanti. Che ci piaccia o no, che appaia giusto o non lo sia, questa al momento è la legge e con essa occorre fare i conti.
Ne consegue che a causa di queste due norme e della prassi cui la Corte si richiama, consistente nell'avere sempre riconosciuto applicabili le attenuanti, perfino in caso di aggravamento per età inferiore ai dieci anni, puntare sulla non applicabilità delle stesse porrebbe dinanzi a un muro di cinta invalicabile, che non permetterebbe di scalfire nemmeno lontanamente la sentenza
L'unica breccia esistente e su cui è possibile agire sembra sia data dalla motivazione dell'attenuante richiesta, che imbarca acqua peggio di uno scafo sfondato. Ed è lì che bisognerebbe puntare tutte le carte. 
Riporto due brani di un mio articolo precedente ():
«Ci sembra che ne sia invece pericolosamente al di fuori» - il “ne” è riferito alla logica - «l’affermazione in base alla quale il non accoglimento dell’attenuante debba dipendere non dal contenuto, ovvero dalla motivazione dell’attenuante richiesta, bensì dall’assenza di un disvalore aggiuntivo», che consisterebbe nel non avere usato forme di coercizione violenta. Quasi che arrivare a perpetrare lo scempio della persona sia IL PENSABILE, ciò che ci si aspetta venga fatto e il non essere arrivato a tanto l'eccezione, che in ragione di ciò va premiata.
Di conseguenza la questione dell'invasività va ribaltata. Riporto ancora dallo stesso articolo (): ciò che ha inteso affermare «il giudice della Corte d’Appello definendo l’atto compiuto dall’imputato come “la forma più invasiva e conseguentemente più grave di lesione dell'altrui integrità psicofisica”, senza richiedere perizie di un qualche tipo che accertassero il grado di gravità» è «molto semplicemente che non si era trattato di un petting, ovvero di quell’insieme di pratiche ed effusioni di natura sessuale che non includono un rapporto sessuale completo, ma di congiungimento carnale vero e proprio, innegabile, non contestato, non da misurare e quantificare mediante perizie, perché facente parte del fatto accertato». 
Questa obiezione a mio parere è centrale, perché oltre a essere vera serve a spostare il significato di invasività da quello di lesione fisica e psichica conseguente a uno stupro cui sia stata opposta resistenza, o che sia stato effettuato con strumenti vari, a quello implicito nell'atto sessuale che invade la persona nella situazione descritta - la bambina è PERSONA e non oggetto - molto più di accarezzamenti vari di tipo erotico. E serve non solo a contestare che l'atto possa essere considerato di minore invasività, ma anche a porre i necessari paletti all'assurdità di dimostrazioni periziali del danno suggerite dalla Cassazione stessa, quasi che le conseguenze dell'abuso invasivo potessero essere visibili e già in atto, fossero dati misurabili scientificamente a priori e non EFFETTI CHE SI DISPIEGANO NEL TEMPO, a volte solo a distanza di moltissimi anni, minando spesso un regolare rapporto con un partner o rendendo perfino inaccettabile la maternità (fare e vedere crescere un bambino/a, su cui riflettere come in uno specchio la propria infanzia aggredita e cancellata). E questo quale che possa essere stato il tipo di sentimento sviluppato - per induzione altrui - dalla bambina, sentimento che non spetta a noi etichettare (pedofilo è il comportamento dell’adulto non il comportamento della bambina) ma al soggetto-vittima che dovrà elaborarne la natura, nel personale processo di crescita.                      
Quanto all’induzione, già implicita nell’abuso di autorità che ha portato al congiungimento carnale, questa è rilevabile anche da altri dati, tra i quali il clima di nascondimento - determinato dal divieto di parlarne con altri - che di per sé reca danno a un minore, creando oppure aumentando la frattura tra il soggetto da tutelare e la madre.

Milano, 16.12.2013                                                                                                                 © Iole Natoli

8 commenti:

  1. come ho già detto (e anche tu l'hai riconosciuto) stabilire che il rapporto sessuale è "invasivo" a prescindere dalle circostanze in cui avviene mi pare scorretto..a una sentenza discutibile si risponde con un'altra cosa discutibile?
    Riproponiamo il reato di plagio solo in caso di sesso tra adulto e una persona che abbia meno di 13 anni..magari presenta altri problemi ma mi sembra il caso di provare

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  2. Paolo, intanto chi legge non capisce cosa io avrei riconosciuto e dove lo avrei fatto. Ti prego dunque per il futuro di mantenere distinti i due ambiti. Una cosa è un qualsiasi gruppo di FB (al quale chi legge il blog non accede) e un'altra è il commento sul blog. In secondo luogo ti prego di spiegare cosa sarebbe per te l'altra cosa discutibile, perché non è chiaro e dunque non posso risponderti con la certezza di avere compreso il tuo punto di vista.
    In ogni caso, quel che io propongo è relativo a un ricorso alla Corte europea SULLA BASE DELLA LEGGE VIGENTE che il plagio non lo prevede. La sua eventuale reintroduzione non inciderebbe sul procedimento in corso, senza contare che per reintrodurre qualcosa occorre prima stabilire il perché quel qualcosa stato eliminato. Un lavoro di ricerca e di analisi che può solo riguardare il futuro e non il presente.

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    1. l'altra cosa discutibile è per l'appunto stabilire che il rapporto sessuale è "invasivo" a prescindere dalle circostanze in cui avviene

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  3. Nel Regno Unito, un rapporto carnale è considerato stupro sui minori sotto i 16, anche quando l'altro ha la stessa età o minore... Section 74 states that:"For the purposes of this Part, a person consents if he agrees by choice, and has the freedom and capacity to make that choice." Minori sotto i 16 sono protetti dal Children Protection Act del 1978 e non vengono considerati liberi di fare quella scelta.
    Se stavamo a sentire la Cassazione, Jimmy Savile non poteva esser stato inquisito (anche se lo è stato dopo morto, purtroppo) per circa 200 casi....

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  4. Noi siamo in Europa e per di più in un'Europa disunita. Quello che c'è al riguardo temo sia solo questo e mi sembra un po' poco:
    http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_beings/jl0064_it.htm

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  5. @Paolo - Ma io non ho detto questo, Paolo, benché ci sarebbe da discutere abbastanza sul significato di "invasivo" in un rapporto consenziente tra adulti, visto che per esempio il termine "penetrazione" (dunque invasione di un territorio) non mi sembra susciti normalmente opposizione, benché personalmente lo trovi orribile.
    In ogni caso, nel contesto in cui l'ho espresso è chiaramente riferibile al rapporto tra un adulto 60enne e una o un 11enne, dato che in una circostanza di questo tipo è invasivo sia fisicamente sia psicologicamente a prescindere dal fatto che non sia stato accompagnato da torture varie.

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    1. ok
      La paranoia contro la parola "penetrazione" non la condivido affatto, ma lasciamo stare

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    2. Di paranoie ognuno ha le sue, ma nessuna delle due paranoie esaminate riguarda il tema in oggetto, che era e resta l'abuso sessuale su un o una minore. Ad altro argomento.

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