ANNOTAZIONI A MARGINE DI UN CASO Leggo che si pensa di preparare un ricorso alla Corte Europea e ne sono lieta. Non so però se questa porrà a confronto la legge italiana rispetto alle analoghe leggi degli altri Paesi europei (che peraltro non so quali siano) o se si limiterà a vagliare la rispondenza della sentenza alla nostra legge.
Se fosse vera la
seconda ipotesi, allora bisognerebbe evitare un possibile errore, quello di
dichiarare cioè che la valutazione di ipotetiche attenuanti vada esclusa
unicamente in quanto sono state accertate delle aggravanti. La legge italiana
- mal fatta - non lo permette. Benché non piaccia, in questo l'assunto del difensore è
attendibile.
Ciò perché il
primo articolo di riferimento è il 609 bis, che prevede - senza esprimere
esclusioni di sorta - che nei casi di minore gravità siano applicate le
attenuanti in misura non eccedente i due terzi. L'altro articolo di riferimento
citato nella sentenza è il 609 quater, che inizia così: "Soggiace
alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi
previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento
del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici" ecc., ecc.
Ora “soggiace
alla pena stabilita” vuol dire che TUTTO ciò che è stato espresso in
quell'articolo ha valore e dunque applicazione, ivi compresa la questione
delle attenuanti. Che ci piaccia o no, che appaia giusto o non lo sia, questa
al momento è la legge e con essa occorre fare i conti.
Ne consegue che a
causa di queste due norme e della prassi cui la Corte si richiama, consistente
nell'avere sempre riconosciuto applicabili le attenuanti, perfino in caso di
aggravamento per età inferiore ai dieci anni, puntare sulla non
applicabilità delle stesse porrebbe dinanzi a un muro di cinta invalicabile, che
non permetterebbe di scalfire nemmeno lontanamente la sentenza.
L'unica breccia
esistente e su cui è possibile agire sembra sia data dalla motivazione dell'attenuante
richiesta, che imbarca acqua peggio di uno scafo sfondato. Ed è lì che
bisognerebbe puntare tutte le carte.
Riporto due brani
di un mio articolo precedente (∆):
«Ci sembra che ne
sia invece pericolosamente al di fuori» - il “ne” è riferito alla logica
- «l’affermazione in base alla quale il non accoglimento dell’attenuante
debba dipendere non dal contenuto, ovvero dalla
motivazione dell’attenuante richiesta, bensì dall’assenza di un
disvalore aggiuntivo», che consisterebbe nel non avere usato forme di
coercizione violenta. Quasi che arrivare a perpetrare lo scempio della
persona sia IL PENSABILE, ciò che ci si aspetta venga fatto e il non essere
arrivato a tanto l'eccezione, che in ragione di ciò va premiata.
Di conseguenza la
questione dell'invasività va ribaltata. Riporto ancora dallo stesso
articolo (∆):
ciò che ha inteso affermare «il giudice della Corte d’Appello definendo
l’atto compiuto dall’imputato come “la forma più invasiva e conseguentemente
più grave di lesione dell'altrui integrità psicofisica”, senza richiedere
perizie di un qualche tipo che accertassero il grado di gravità» è «molto
semplicemente che non si era trattato di un petting, ovvero di
quell’insieme di pratiche ed effusioni di natura sessuale che non includono
un rapporto sessuale completo, ma di congiungimento carnale vero e
proprio, innegabile, non contestato, non da misurare e
quantificare mediante perizie, perché facente parte del fatto
accertato».
Questa obiezione
a mio parere è centrale, perché oltre a essere vera serve a spostare
il significato di invasività da quello di lesione fisica e psichica
conseguente a uno stupro cui sia stata opposta resistenza, o che sia stato
effettuato con strumenti vari, a quello implicito nell'atto sessuale che
invade la persona nella situazione descritta - la bambina è PERSONA e non oggetto - molto più di accarezzamenti vari di tipo erotico. E serve
non solo a contestare che l'atto possa essere considerato di minore
invasività, ma anche a porre i necessari paletti all'assurdità di
dimostrazioni periziali del danno suggerite dalla Cassazione stessa,
quasi che le conseguenze dell'abuso invasivo potessero essere visibili e già
in atto, fossero dati misurabili scientificamente a priori e non EFFETTI CHE
SI DISPIEGANO NEL TEMPO, a volte solo a distanza di moltissimi anni, minando
spesso un regolare rapporto con un partner o rendendo perfino inaccettabile
la maternità (fare e vedere crescere un bambino/a, su cui riflettere come in
uno specchio la propria infanzia aggredita e cancellata). E questo quale che
possa essere stato il tipo di sentimento sviluppato - per induzione altrui
- dalla bambina, sentimento che non spetta a noi etichettare (pedofilo
è il comportamento dell’adulto non il comportamento della bambina) ma al
soggetto-vittima che dovrà elaborarne la natura, nel personale processo di
crescita.
Quanto all’induzione,
già implicita nell’abuso di autorità che ha portato al congiungimento
carnale, questa è rilevabile anche da altri dati, tra i quali il clima di
nascondimento - determinato dal divieto di parlarne con altri - che di per sé
reca danno a un minore, creando oppure aumentando la frattura tra il soggetto
da tutelare e la madre.
Milano, 16.12.2013 © Iole Natoli |
lunedì 16 dicembre 2013
La sentenza della III Sez. di CASSAZIONE penale nº 45179 dell’8.11.2013 e un eventuale ricorso alla Corte Europea
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come ho già detto (e anche tu l'hai riconosciuto) stabilire che il rapporto sessuale è "invasivo" a prescindere dalle circostanze in cui avviene mi pare scorretto..a una sentenza discutibile si risponde con un'altra cosa discutibile?
RispondiEliminaRiproponiamo il reato di plagio solo in caso di sesso tra adulto e una persona che abbia meno di 13 anni..magari presenta altri problemi ma mi sembra il caso di provare
Paolo, intanto chi legge non capisce cosa io avrei riconosciuto e dove lo avrei fatto. Ti prego dunque per il futuro di mantenere distinti i due ambiti. Una cosa è un qualsiasi gruppo di FB (al quale chi legge il blog non accede) e un'altra è il commento sul blog. In secondo luogo ti prego di spiegare cosa sarebbe per te l'altra cosa discutibile, perché non è chiaro e dunque non posso risponderti con la certezza di avere compreso il tuo punto di vista.
RispondiEliminaIn ogni caso, quel che io propongo è relativo a un ricorso alla Corte europea SULLA BASE DELLA LEGGE VIGENTE che il plagio non lo prevede. La sua eventuale reintroduzione non inciderebbe sul procedimento in corso, senza contare che per reintrodurre qualcosa occorre prima stabilire il perché quel qualcosa stato eliminato. Un lavoro di ricerca e di analisi che può solo riguardare il futuro e non il presente.
l'altra cosa discutibile è per l'appunto stabilire che il rapporto sessuale è "invasivo" a prescindere dalle circostanze in cui avviene
EliminaNel Regno Unito, un rapporto carnale è considerato stupro sui minori sotto i 16, anche quando l'altro ha la stessa età o minore... Section 74 states that:"For the purposes of this Part, a person consents if he agrees by choice, and has the freedom and capacity to make that choice." Minori sotto i 16 sono protetti dal Children Protection Act del 1978 e non vengono considerati liberi di fare quella scelta.
RispondiEliminaSe stavamo a sentire la Cassazione, Jimmy Savile non poteva esser stato inquisito (anche se lo è stato dopo morto, purtroppo) per circa 200 casi....
Noi siamo in Europa e per di più in un'Europa disunita. Quello che c'è al riguardo temo sia solo questo e mi sembra un po' poco:
RispondiEliminahttp://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_beings/jl0064_it.htm
@Paolo - Ma io non ho detto questo, Paolo, benché ci sarebbe da discutere abbastanza sul significato di "invasivo" in un rapporto consenziente tra adulti, visto che per esempio il termine "penetrazione" (dunque invasione di un territorio) non mi sembra susciti normalmente opposizione, benché personalmente lo trovi orribile.
RispondiEliminaIn ogni caso, nel contesto in cui l'ho espresso è chiaramente riferibile al rapporto tra un adulto 60enne e una o un 11enne, dato che in una circostanza di questo tipo è invasivo sia fisicamente sia psicologicamente a prescindere dal fatto che non sia stato accompagnato da torture varie.
ok
EliminaLa paranoia contro la parola "penetrazione" non la condivido affatto, ma lasciamo stare
Di paranoie ognuno ha le sue, ma nessuna delle due paranoie esaminate riguarda il tema in oggetto, che era e resta l'abuso sessuale su un o una minore. Ad altro argomento.
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