venerdì 17 marzo 2017

Contro il delirio della GPA che rende proprietà contrattabile i bambini


La GPA snatura di prepotenza la vita arrogandosi diritti che non ha
di Iole Natoli  
In Italia, una proposta di legge formulata dall’Associazione Luca Coscioni pretenderebbe di introdurre da noi una GPA regolamentata e per di più con contratto che vincoli la madre a cedere il bambino ai committenti dopo il parto.
Al di là di quel che c’è da obiettare a una simile manipolazione della vita umana, c’è da chiedersi quale valore potrebbe mai avere in Italia un contratto stipulato in concomitanza con la procedura d’impianto in utero, quando cioè non esiste ancora un soggetto giuridico in nome del quale il donatore e/o la donatrice di materiale biologico o un suo partner, definiti genitori intenzionali, possano esercitare un qualche diritto.   

Vorrei però che si riflettesse sull’ipotesi di norma che qui prospetto, per tagliare di netto la questione e per arginare i casi di ricorso a una GPA all’estero, con successivo trasferimento dell’innocente creatura in Italia e con le difficoltà che ne conseguono, evidenziate dalla controversa sentenza della Corte d’Appello di Trento.
La norma che a mio avviso va introdotta dovrebbe definire come reato, punibile con reclusione non inferiore a tre anni – tre, che dovrebbero essere tali al netto di ogni sconto di pena solo nel caso in cui gli eventuali sconti potessero interferire con la punibilità (cosa di cui non sono informata) , l'indurre una persona a sottoporsi a terapie farmacologiche e a interventi medici mirati all'utilizzo di un organo del suo corpo e dunque del corpo stesso per un fine a lei estraneo, come nel caso di una GPA, che non rientri nell'ordine di una donazione di organi fatta allo scopo di salvare una vita umana.
Come da artt. 9 e 10 del codice penale, per una pena superiore a tre anni il reato sarebbe perseguibile in Italia anche se commesso dal cittadino in territorio estero e nei confronti di una o di uno straniero.
È evidente che una norma siffatta colpirebbe tutti i soggetti coinvolti nella GPA ad eccezione della “prestatrice d’opera”, che per questa via verrebbe esonerata dal dilemma esistenziale consistente nello stabilire se la sua autodeterminazione di persona possa avere a che fare col prestare il suo utero ad altri determinando così la nascita di una vita umana a lei estranea, DIRITTO CHE NON LE COMPETE. È altrettanto evidente che i cosiddetti genitori intenzionali dovrebbero valutare, PRIMA di accedere a una GPA in Italia o all’estero, quanto sia loro gradita la prospettiva di trascorrere un minimo di tre anni in stato di detenzione, portandosi eventualmente in carcere il bambino.

17.03.2017


© Iole Natoli  
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