L’insanabile contraddizione
di un Diritto che non sa fare i conti con se stesso
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di Iole Natoli
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Mi chiedo come sia possibile che in Italia, la cosiddetta patria del diritto, NON si capisca che esiste un contrasto insanabile tra la sentenza della Corte di Strasburgo - in realtà in parte ribaltata dopo il ricorso vinto dall'Italia (link) - che sta portando i giudici italiani ad avallare qualsiasi cosa in nome del giusto diritto del bambino, e la normativa sulle unioni civili licenziata con la legge Cirinnà. |
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Questa infatti aveva previsto il diritto del/della
partner della genitrice o genitore biologico ad adottare, ma NON il DIRITTO della BAMBINA o del
BAMBINO ad essere adottato dall'altro membro della coppia con cui vive.
All'epoca, avevo già proposto un emendamento a quella legge, che però non aveva trovato spazio in Parlamento. Se quella norma fosse stata inserita, i giudici avrebbero dovuto farci i conti, non avrebbero potuto bypassarla facilmente. Quand'anche oggi venisse proposta senza la clausola di non applicazione per i nati da GPA, l'attribuzione della paternità al secondo membro della coppia sarebbe correttamente un'ADOZIONE e non un riconoscimento di paternità per importazione della legislazione sulla GPA di altri stati. Di fatto i giudici, in assenza di una normativa precisa che definisca per quel che è la Gpa, preferiscono schierarsi per un "superiore interesse del bambino" puramente astratto creando precedenti rischiosi e aprendo una situazione di contrasto, visto che questa pratica, del tutto innaturale e della quale il bambino è solo vittima, sta entrando di soppiatto in Italia, legittimata tramite sentenze come quella molto recente di Trento.
© Iole Natoli
NotaAl tempo del progetto Cirinnà, in un articolo del febbraio 2016 (link) avevo illustrato una “Modesta proposta per prevenire “ che qui riporto.
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EMENDAMENTO PROPOSTO
Art. 5. (Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184)
1 - L’Art. 1. della L. 4 maggio 1983, n. 184 viene
modificato nel seguente modo:
I minori possono essere adottati anche quando non
ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 e ove non concepiti
mediante la pratica illegale in Italia della Gpa, che sia stata attivata all’estero.
L’esclusione di cui al comma precedente relativa al
concepimento tramite Gpa non
si applica ai minori già nati o che nasceranno entro 270 giorni dalla data di
promulgazione della presente legge.
La rimanente parte dell’articolo 5 - dopo la parola
«coniuge» sono inserite le parole «o dalla parte dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso» - rimane invariata.
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5.03.2017
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© I. N.
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domenica 5 marzo 2017
LA VISTA CORTA - La #StepChildAdoption fallita e le recenti sentenze italiane
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