sabato 13 febbraio 2016

GPA E ACCORDI MONDIALI / LETTERA APERTA A CRISTINA COMENCINI

GPA e QUESTIONE ETICA /  Quale progetto da discutere all’ONU?
di Iole Natoli  

Gentile Cristina Comencini,
partecipo come altre al dibattito sull’Utero in affitto,   detto più asetticamente GPA, e personalmente sarei lieta per diverse ragioni se tale pratica venisse eliminata su tutto il pianeta. Nutro però non pochi dubbi sulla fattibilità di un’abolizione globale.
La mia prima domanda allora verte sul come si intenda articolare la richiesta di abolizione mondiale in sede di discussione presso l’ONU.
Sapendo bene che i Paesi che ne fanno parte non brillano tutti per femminismo;
sapendo che, anche nei Paesi dove il femminismo gioca un ruolo abbastanza consistente, esistono femministe che l’abolizione in questione la contestano;
sapendo che ci saranno inevitabilmente pressioni da parte di chi dell’utero in affitto ha fatto il proprio business;
tenuto conto di tutte queste difficoltà, quali possibilità pratiche si individuano per il successo del progetto di abolizione globale avviato?
La seconda, figlia della precedente, è quest’altra:
non ritiene che si dovrebbe disporre quanto meno di un piano B, se il piano A (abolizione mondiale) dovesse apparire avviato al fallimento?
Ed ecco la terza domanda, nipote della prima:
se occorre un piano B, non pensa che una proposta - presumibilmente non troppo  dissimile da quella che ho già esposto in alcuni miei precedenti articoli, precisandola di volta in volta un po’ meglio, trattandosi di una traccia e non di una formulazione già definita - vada discussa PRIMA di trovarsi all’ONU con una richiesta di abolizione totale, bellissima e giusta ma priva di un piano di scorta?
Considerando scarsamente utile rimandare all’esame dei miei articoli - peraltro piuttosto lunghi, di cui comunque fornisco in calce i link - ne riporto qui, aggiornandoli, i punti essenziali.
Per prima cosa considero basilare rendere clausola ineliminabile l’accorgimento proposto da Daniela Danna e di cui ho appreso non direttamente da lei ma dalla stampa: “Un primo passo sarebbe richiedere alle coppie straniere che vogliono accedere alla maternità surrogata di fornire la documentazione ufficiale della propria Ambasciata che prova come l’ingresso del nascituro nel paese d’origine sarà legale” (link).
Passo poi ai miei suggerimenti, precisando che vertono su alcuni punti centrali:
1.     accordo mondiale su un doppio binario, consistente nella:
§  adozione di una Carta comune per i paesi che intendano continuare (o iniziare) ad ammettere una Gpa, contenente una serie di limiti e di obblighi (che verranno via via esplicitati);
§  possibilità che gli Stati decidano autonomamente di non aprire alla Gpa e di continuare a vietarla sul proprio territorio, o di varare formule più restrittive di quelle garantite dalla Carta comune;
2.  possibilità di ricorrere a una GPA solo nel caso in cui il genitore (o uno dei due genitori committenti) sia il donatore stesso del gamete, maschile o femminile, mediante il quale è stato generato l’embrione;
3.  possibilità di accesso alla GPA solo in caso di donna donatrice appartenente alla propria cerchia familiare o amicale (preesistenza della relazione amicale da dimostrare al magistrato);
4.    preliminare valutazione del giudice dei minori, cui spetterà decidere se i richiedenti (ivi compresa dunque la GestantePA) abbiano i requisiti giuridici previsti per accedere alla pratica di impianto;
5.  successiva valutazione del centro operativo ospedaliero, cui spetterà escludere o meno che esistano impedimenti di salute, tali da non consentire l’accesso alla pratica di impianto e dunque all’avvio della gestazione;
6. eliminazione della vendita e dunque dell’affitto. Totale assenza dunque di retribuzione economica per la pratica, fatte salve le spese sanitarie di cui dovrebbero farsi carico in ogni caso solo i genitori committenti;
7.  eliminazione dell’intermediazione dei centri specializzati autonomi, che sono di fatto i centri del mercato, e istituzione di unità adeguatamente attrezzate presso ospedali pubblici, con la conseguente scomparsa di cataloghi di vario tipo e della relativa propaganda;
8. eliminazione della possibilità di anonimato della GestantePA, basilare per il funzionamento del progetto, trattandosi di coinvolgimento volontario nella messa al mondo di un essere umano verso il quale dunque la GestantePA detiene una responsabilità personale specifica;
9.   possibilità per la partoriente di non dare ai committenti il bambino ma di tenerlo come figlio proprio, pur con la salvaguardia nei loro confronti di quegli stessi diritti/doveri che lei avrebbe, qualora invece lo “consegnasse” come da accordo preliminare;
10.  coinvolgimento della GestantePA nella vita relazionale del nato/a; praticamente una sorta di responsabilità genitoriale anche per lei - che sarebbe forse più idoneo chiamare “Madre Solidale” - da dettagliare nei suoi contenuti;
11.   obblighi vari per tutti i contraenti, tra i quali:
§  diritto/obbligo per la madre solidale di provvedere personalmente e direttamente alle necessità di vita del partorito/a, salvo diversa disposizione del giudice dei minori, in caso di premorienza o di malattia grave dei genitori committenti;
§  accettazione del controllo esterno sull’effettiva esistenza del rapporto tra la madre solidale e il bambino/a (e dunque sulla frequentazione) affidato ai servizi sociali. 
Ovviamente occorrerebbe includere altre norme. Per esempio, bisognerebbe stabilire se l’accesso alla GPA debba essere ammesso solo per una coppia committente o anche per una/un singolo individuo.
Non si può affermare infatti che la maternità solidale va riservata alle donne e non agli uomini senza incorrere in un errore di logicaUna donna che ricorre a una gestante altra da sé si trova nell’identica posizione corrente di un padre. Questi fornisce il futuro figlio del materiale genetico necessario al pari della donna - anche se la questione del DNA mitocondriale, essenziale per lo sviluppo e trasmesso solo per via femminile, svela una qualche differenza di apporto - e sino al momento della nascita del figlio NON È in relazione con lui. La donna che accetta di avere un figlio tramite la cooperazione di un’altra donna partoriente si trova nella stessa condizione. Entrambi non sono padre o madre né quando il futuro figlio è un embrione, né quando è un feto maturo. Lo DIVENTANO dopo la nascita tramite una relazione ancora da stabilire. E allora, o si limita l’utilizzo della pratica alla coppia genitoriale (e qui sorgono altri problemi) o la si allarga anche agli aspiranti genitori single e senza distinzioni di sesso, cosa che mi sembra al momento più ragionevole, ma che non è detto che effettivamente lo sia.
SE una GPA va consentita è strettamente necessario regolarla. I rapporti familiari e   sociali spesso si deteriorano nel tempo. Una sorella può partorire per un’altra sorella e poi le due possono divenire nemiche in occasione di fattori esterni, quali ad esempio un’eredità familiare o un’attenzione non innocente del padre verso la cognata-madre.  
Da notare che istituire il divieto di anonimato OVUNQUE in questo tipo di parti porterebbe allo scoperto i casi attualmente nascosti. Non mi sembra pensabile che una donna, sottoposta a bombardamenti ormonali continui, possa fare a meno di controlli specifici al momento del parto. Suppongo che le sue condizioni artificiose siano rilevabili dai medici nelle strutture ostetriche, pubbliche e private. Suppongo, non lo so per certo. Ma se la supposizione fosse esatta, allora con un’idonea legge restrittiva otterremmo non un incremento ma forse un’inversione di tendenza, dato che le GPA attuate nascostamente anche in Italia non vengono statisticamente rilevate.
Interessata a leggere una sua risposta, gentile Cristina, le porgo i miei più vivi saluti,
Iole Natoli (link)
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Link degli articoli precedenti:
Del 30.01.2016
Gpa o “Maternità Solidale” / Cerchiamo di arrivare a una coerenza. La tecnologia non è autonoma e sovrana né può essere scissa dall’etica (link)
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Del 18.12.2015
La Gpa bocciata in Europa è però molto presente nel mondo / Diversamente madre (link)
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Del 12.12.2015
Gpa, autodeterminazione e diritti / Come intendere una “Maternità Solidale”. Può la responsabilità personale essere oggetto di dono o di vendita? (link)
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13.02.2016                                                                                                                ©Iole Natoli (link)

Nota del 15.02.2016. Aggiungo un'altra clausola che avevo considerato in un articolo precedente e che qui avevo dimenticato. Esclusione di accesso alla GPA qualora la persona - single o facente parte della coppia - che sia futura genitrice biologica del nato/a si trovi nella condizione fisica di poter partorire in proprio.

Nota del 16 febbraio 2016 - Nuovo articolo
No a Utero In Affitto e GPA - Gestazione solidale anche per sé, tra divieto e possibilità (link).

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