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Recentemente alcune
esponenti della destra parlamentare hanno presentato proposte di legge, al
fine di stabilire la perseguibilità della surrogazione di maternità – detta
Gestazione per altri, o più appropriatamente "Utero in affitto o in comodato" – anche in caso di pratica attivata e
portata a compimento all’estero. Ne siamo liete e ringraziamo le
autrici; è quello che la Rete Femminista Italiana Contro L’Utero In Affitto
chiede a gran voce da tempo e su cui stranamente la sinistra,
che in altre parti d’Europa si è fatta carico con chiarezza del
problema, ha preferito sinora non muovere foglia.
Ciò che però
rileviamo esaminando le proposte è, in primo luogo, l'assente
determinazione della pena che è invece essenziale per ottenere il
risultato auspicato e, in secondo luogo, una specificità insufficiente, visto
che i ruoli giocati nella vicenda della surrogazione sono diversi e
che in nessuna delle proposte se ne tratta.
Ci appare dunque necessario che un'integrazione con altre formulazioni ci
sia, affinché quanto desiderato e proposto divenga fattibile in concreto.
La prima norma di cui si chiede qui
l'introduzione consiste nel definire come reato, punibile con reclusione non
inferiore a tre anni - tre, che dovrebbero essere tali al
netto di ogni sconto di pena solo nel caso in cui gli eventuali sconti
potessero interferire con la punibilità (cosa di cui non sono informata) -, l'indurre
una persona a sottoporsi a terapie farmacologiche e a interventi medici mirati
all'utilizzo di un organo del suo corpo e dunque del corpo stesso per
un fine a lei estraneo, come nel caso di una GPA, che non rientri
nell'ordine di una donazione di organi fatta allo scopo di salvare una vita
umana.
Ciò perché, come
da art. 9 del codice penale, con una pena superiore a tre anni il
reato diventerebbe perseguibile in Italia anche se commesso dal cittadino in
territorio estero e nei confronti di una o di uno straniero.
È evidente che una
norma siffatta colpirebbe tutti i soggetti coinvolti nella GPA ad eccezione
della “prestatrice d’opera”, che per questa via verrebbe esonerata dal
dilemma esistenziale consistente nello stabilire se la sua autodeterminazione
di persona possa avere a che fare col prestare il suo utero ad altri
determinando così la nascita di una vita umana a lei estranea, DIRITTO CHE
NON LE COMPETE.
È altrettanto evidente che i cosiddetti genitori intenzionali dovrebbero
valutare, PRIMA di accedere a una GPA in Italia o all’estero, quanto sia loro
gradita la prospettiva di trascorrere un minimo di tre anni in stato di
detenzione, portandosi eventualmente in carcere il bambino.
Non è da escludere
che in alternativa a quanto proposto si possa invece
intervenire sull’art. 9 c.p. prevedendo un abbassamento del tetto
dei tre anni per la perseguibilità dei reati commessi dai cittadini
italiani all’estero, adeguandolo alle pene previste dalla legge
40/2004 sulla Procreazione assistita.
Abbiamo visto di
recente manifesti aberranti, lanciati nel giorno dedicato alla lotta alla
violenza contro le donne. Alle proteste di una larga maggioranza di
femministe, che hanno portato la loro voce anche all’ONU, si contrappongono
campagne mosse da egoismi personali, che veicolano – consapevolmente o meno -
enormi interessi di mercato. Mercato di bambini, mercato di donne, lavaggio
del cervello della popolazione, attivato affinché quegli interessi egoistici
e commerciali prevalgano.
Non c'è
maggiore stoltezza di quella che identifica l'autodeterminazione
della donna col presunto diritto di farsi VOLONTARIAMENTE ingravidare,
per mettere al mondo VOLONTARIAMENTE un essere verso il
quale, VOLONTARIAMENTE, non intende assumersi quella responsabilità
genitoriale che discende automaticamente - e per legge - dal
mettere al mondo un bambino. E chi pretende di assimilare tale situazione
al diritto riconosciuto alla madre partoriente di non essere nominata come
madre commette un errore madornale, dato che in quest'altro caso ci troviamo
dinanzi a una gravidanza non voluta (dunque subita) e non provocata ad arte
come una Gpa.
L'autodeterminazione
presuppone che questa sia esercitata su di sé, non su altri, perché in caso contrario diventa un'autodeterminazione
volta ad etero-determinare. Ora, la donna che, per supposta
autodeterminazione, prende la decisione di mettere al mondo qualcuno che
niente ha a che fare con la sua identità personale e genetica, per poi darlo
ad altri come da programma, sta eterodeterminando quell'essere. Di
conseguenza, la sua azione può essere definita correttamente come pura e
semplice “prevaricazione”, sia pure indotta da un sistema
prostituente che le toglie la dignità di persona.
La sentenza n. 272/2017 della Corte Costituzionale, chiamata a valutare un procedimento di impugnazione del riconoscimento
di figlio naturale per difetto di veridicità – il bimbo era nato all’estero
da una gestazione surrogata e non aveva nessun legame biologico con la coppia
che lo aveva ottenuto -, nell’affermare che l’interesse del minore è
preminente rispetto ad altre considerazioni pur valide, ha espressamente definito la cosiddetta “maternità surrogata” come
pratica “che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel
profondo le relazioni umane”.
Intollerabile è la
parola giusta e non solo perché ad usarla è la Corte. L’intollerabile lesione
della dignità femminile e dell’infanzia, considerata merce da progettare su
catalogo, da vendere e privare della naturale continuità con la madre, VA
FERMATA.
Ciò che qui si
propone di inserire in una proposta di legge non ha solo un aspetto punitivo,
ineliminabile per qualsiasi reato; ha una funzione dissuasiva eminente, consente
di rendere poco appetibile un’intenzionalità genitoriale, nonché
un’esorbitanza retribuita di potere, che dell’obbligo di rispettare la
dimensione umana della filiazione, con una fin qui incontenibile protervia,
si beffa.
È sufficiente punire
chi induce o appare invece altrettanto necessario, anche per una forma di
coerenza, punire allo stesso modo chi si lascia indurre da altri a procreare
a vantaggio di perfetti estranei? Deciderà chi adotterà la proposta. Che ci
si limiti alla norma qui delineata o si ritenga di aggiungerne un'altra,
occorre che la punibilità sia assicurata e che dunque l'entità della pena
consenta, diversamente da oggi, il perseguimento del reato commesso anche
all'estero e non solamente in Italia.
Firma la petizione su Change.org
Milano, 26
novembre 2018 - 16 aprile 2023
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