domenica 9 aprile 2023

Un "Millennium" di secoli fa / Un attacco di stampo primordiale nei confronti della Ministra Roccella

SAPERE QUEL CHE SI FA NON GUASTEREBBE
Di Iole Natoli



 

 

 

Quando per illustrare una critica a una Ministra della Repubblica si scende tanto in basso da montare il suo volto (imbruttito) su un corpo gravido e seminudo di donna, si commette oltre che un abuso un triplice errore giornalistico.

Si svaluta il contenuto di un articolo pensato per dimostrare una tesi; si attraggono simpatie per la persona resa oggetto della  disgustosa manovra; si offendono in realtà tutte le donne e non solo la persona colpita.
Ma a quanto pare la Direzione di FQ Millennium (Il Fatto quotidiano) non lo sa, o se lo sa soffre di maschiliste amnesie.

(Nota: l'immagine inserita è stata rielaborata, per non ripetere l'attribuzione alla persona operata dalla rivista).

10 Aprile 2023

© Iole Natoli


#ParoleInCammino. Il Festival dell’Italiano e delle Lingue d’Italia - Il linguaggio crea la realtà?

FUNZIONE SOPPRESSIVA dell’identità femminile che ha avuto e ancora ha nel sistema (a)sociale italiano il #COGNOME
Di Iole Natoli


FIRENZE, Biblioteca delle Oblate, "Parole in Cammino. Il Festival dell’Italiano e delle Lingue d’Italia", Tavola rotonda sul tema "Il linguaggio crea la realtà?”, 1 Aprile 2023.
Nella foto a partire da sinistra: Federica D'Alessio, Cinzia Sciuto, Iole Natoli, Giuliana Giusti, Federico Zappino. In questa immagine manca una relatrice, la linguista Cristiana De Santis, che ha ceduto il suo posto alla scrivania - anzi al tavolo rettangolare e non rotondo - a Federico Zappino, il quale prima si era seduto in sala per lasciare alle relatrici lo spazio necessario, reso insufficiente per 6 persone dalla capienza delle poltroncine, forse eccessiva ma utile per contenere oltre ai corpi anche borse e zaini... 
Io ho parlato della funzione comunicativa e soppressiva, non solo del ramo materno ma della stessa identità femminile, che ha avuto e ancora ha nel sistema (a)sociale italiano il Cognome.

9 Aprile 2023

© Iole Natoli

 

lunedì 3 aprile 2023

Questa Lingua italiana subalterna all'antidemocratico “Prestigio“ e la Negazione del Femminile per i Ruoli

 

 

Il Presidente (donna), un avvocato (donna), il Direttore (donna)...

 

Il maschile inclusivo “di prestigio” ha origine dal pensare oggi 

“il ruolo“ come avulso dal contesto

di sopraffazione 

che escludeva le donne dai ruoli pubblici.


È la legittimazione di una storia che ha anticipato 

in rapporto alle donne 

l'apartheid.


© Iole Natoli

 

 

domenica 26 marzo 2023

#GPA, #ADOZIONI rese caparbiamente difficili e DISTRAZIONE POLITICA italiana

Che l’utero sia in affitto o in comodato, sempre un abuso è la #GPA, che sarebbe non arduo contrastare
 Di Iole Natoli

 

 

 

Quando nel 2015 iniziai a occuparmi della GPA, provai a pensare a una regolamentazione della pratica che, istituendo limiti precisi, non ledesse i diritti e la dignità della donna e del bambino.

La mia proposta (1) non ebbe a incontrare il favore di nessuna delle parti contrapposte.

Se le sostenitrici e i sostenitori del NO totale alla surrogata temevano un successivo ampliamento delle possibilità eventualmente approvate, i sostenitori e le sostenitrici del SÌ altrettanto totale non volevano nessun perimetro restrittivo, tracciato da una qualche legge. Le restrizioni venivano formulate solo per la gestante, mediante contratti articolati (2).

Proprio questo secondo tipo di rifiuto mi indusse in un secondo tempo a metter via ogni regolamentazione, che a quel punto mi appariva impossibile, per spostarmi sul NO assoluto, salvo particolari casi parentali, che peraltro erano già stati autorizzati dai tribunali anche in Italia (3).

Per inciso, una madre / sorella / cognata che si offra di condurre una gravidanza non lo fa solo PER ALTRI ma anche per SÉ, in quanto permette a se stessa di diventare nonna o zia del/della nascitura, non scomparendo peraltro dalla vita del nato/a. 
Vedere a tal proposito il caso particolare di una coppia lesbica (4). 

Il passaggio dalla mia posizione iniziale a quella di arrivo non fu immediato ma, direi, frutto di riflessioni successive, come attestano i miei numerosi scritti al riguardo. 

Al di là delle considerazioni, che hanno già un peso, sulla liceità di tale pratica di stravolgimento nei confronti di bambine e bambini (5), la GPA è anche il lancio d’un messaggio di riduzione delle donne a strumento, ovvero a COSA, una riedizione di secolari strumentalizzazioni già consegnate alla storia. È per questo che l’accettazione della GPA coinvolgerebbe tutte le donne e non soltanto quelle che si prestano a farla e, sotto quest’ultimo aspetto, che la pratica sia a pagamento o gratuita cambia assai poco.

Così estesa e deresponsabilizzata come si vuole che sia, la GPA a parer mio NON la si può accettare.

C’è qualcos’altro, però, che non si può accettare cioè la pretesa dello Stato di far pagare ai bambini l’irregolarità della loro origine, ovvero le colpe degli altri. I bambini nati da GPA hanno tutto il diritto di poter essere inseriti legalmente nel nucleo familiare stabile formato dal genitore biologico che ha contribuito a generarli e, conseguentemente, di essere adottati con pratiche velocissime e semplici dal compagno di questi.
Intestardirsi su divieti che colpiscono in primo luogo l’infanzia è solo un sintomo di un’incapacità politica generalizzata, che guarda agli effetti e non alle cause.

Intanto vorrei chiarire una cosa, perché gli attacchi verso chi chiama la GPA utero in affitto, volgarmente si dice, sono infondati. Se c’è volgarità, questa è insita nella pratica non nella sua definizione. Una donna priva di utero (capita, a volte, che ne nasca qualcuna) non verrebbe sicuramente scelta ai fini di una GPA, dunque l’elemento effettivo di riferimento non è la donna ma il suo utero.  Che questo venga accaparrato per affitto o in comodato d’uso (detto per ripulire la pratica “in donazione”, formula che solo in rarissimi casi non è mera apparenza), a mio avviso cambia assai poco. L’abuso c’è in ogni caso nei confronti del bimbo o della bimba verso cui la gestante estranea esercita un diritto che non ha (6) e verso la donna, sia nel caso in cui questa sia interessata a un “lavoro” del genere, sia nel caso in cui venga indotta a spogliarsi della sua dignità per divenire strumento gratuito per la realizzazione dei desideri altrui.

Ma torniamo alla questione dell’adottabilità di chi nasce ai fini dell’inserimento in un nucleo familiare che esiste, piaccia o no a chi di quel nucleo non fa parte.

La questione presenta due aspetti. L’uno è la totale incapacità dimostrata da tutto il mondo politico di prevedere un sistema legale per BLOCCARE il proliferare del ricorso alla GPA fatta all’estero. L’altro è l’incapacità della stessa classe politica – e non di questo o quel partito o movimento - di trovare una soluzione che, pur rispettando la corretta intenzione di non creare vantaggi per gli utilizzatori della GPA rispetto a quanto è previsto nelle altre adozioni particolari, non determini danni e discriminazioni per bimbe e bimbi.

Per questo secondo aspetto, c’è da interrogarsi sul perché una vedova, o un vedovo, o una madre single debba necessariamente ricorrere al parere di un giudice affinché il figlio o la figlia sia adottata dal suo compagno/a, o moglie/marito che sia.

Una madre o un padre, reso/a single da un qualche evento luttuoso o single per scelta, ha PER LEGGE la responsabilità genitoriale e la esercita da sola/o nei confronti del figlio/a. Sarà in grado di valutare SE è il caso che il suo compagno/a, moglie o marito, può diventare un riferimento genitoriale per la propria prole?
Da notare che di fatto quel figlio o quella figlia si trova a vivere ugualmente con questa persona se essa fa parte del nucleo familiare della madre o del padre e allora A CHE SERVE l’obbligo del ricorso a un giudice? Basterebbe presentare all’ufficiale di stato civile una certificazione della durata della convivenza (Mesi? Anni? Lustri? Eternità?), che accompagni la richiesta genitoriale di adozione nonché la dichiarazione di accettazione da parte dell’aspirante adottante, per risolvere senza complicazioni inutili il problema. Del resto, c’è da chiedersi perché mai una madre può rendere possibile il riconoscimento di un figlio da parte di un convivente o non convivente, tramite una semplice DICHIARAZIONE a cui non si accompagnano indagini tribunalizie o certificazioni del DNA, mentre una madre o un padre non può essere considerata/o affidabile quando si tratta di decidere per l’adozione del proprio figlio/a da parte del partner convivente.

Modificare l’attuale prassi per le adozioni particolari renderebbe possibile estenderle anche ai bimbi nati da GPA, o da fecondazione eterologa nel caso di una coppia lesbica a cui attualmente l’eterologa in Italia è vietata - benché nessuno possa impedire a una lesbica di ricorrere, suo malgrado, a un rapporto mordi e fuggi per risolvere ugualmente il problema -, senza che questo si configuri come un’attribuzione di liceità della pratica stessa.

Quanto alla GPA in sé, vietata in Italia e tollerata fra alti lai e azioni di dispetto se fatta all’estero, bisognerà che ci si decida. O questa pratica è da tollerare anche se fatta in Italia (cosa che sconsiglierei, per le ragioni già esposte) e allora la si regolamenta per legge, oppure si rende effettiva la perseguibilità del reato alzando la pena sino a quanto prevede il codice penale agli artt. 9 e 10 – quest’ultimo da modificare SE necessario - per tutti i reati commessi all’estero, che sono di fatto perseguibili SOLO SE la pena prevista e/o comminata non è inferiore ai tre anni. Di questo ho scritto già nel 2018 (3, link già citato), ma benché io abbia portato il testo a conoscenza di diversi soggetti politici di qualsiasi collocazione, come sono solita fare, nessuno a quanto pare se n’è accorto.

Tutto il resto è aria fritta, che serve solo a sollevare polveroni strumentali senza raggiungere obiettivi concreti, disseminando al contempo infelicità in molti nuclei familiari, anche in quelli delle coppie lesbiche che con la GPA non c’entrano affatto.

26 Marzo 2023

© Iole Natoli

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Attribuzione immagine: <a href='https://it.freepik.com/foto/persone'>Persone foto creata da Racool_studio - it.freepik.com</a>

sabato 14 gennaio 2023

Riflessioni incrociate sul caso della procreazione “ripartita” di una coppia lesbica di Anghiari

Procreazione, Genitorialità e Natura / Il Paradosso
Di Iole Natoli

Foto di Karen Warfel da Pixabay

Mi fa piacere che il mio articoloQuella Madre che non è Madre è come un Padre / Quando IL DIRITTO nega la realtà”, nato da un caso concreto inusuale, abbia suscitato tre riflessioni altrui apparse quasi in contemporanea sul sito di noidonne, sui temi della procreazione assistita, delle manipolazioni genetiche e del futuro della specie umana.

Il caso di riferimento è quello di una coppia lesbica di Anghiari unita civilmente, che ha scelto di ricorrere all’estero alla fecondazione con seme di un donatore, “ripartendosi” poi concretamente la maternità di un figlio (anzi di due gemelli), a quanto pare per ragioni mediche. Così l’una delle due signore si è sottoposta alla fecondazione di un proprio ovocito e l’altra si è resa poi gestante-partoriente.
In Italia, il Tribunale di AREZZO ha negato alla titolare dell’ovocito il diritto di essere considerata madre, riconoscendo solo alla partoriente lo statuto.

In relazione alle tre riflessioni di cui ho sopra - “Non prendiamo ad esempio i maschi” di Antonella Nappi, “Procreazione e genitorialità” di Giovanna Cifoletti,  E La Natura?” di Alfonso Navarra – sono obbligata a una precisazione preliminare partendo dallo scritto di Nappi, che mi attribuisce qualcosa che non corrisponde al mio pensiero e al mio testo.

Scrive Nappi che io lamenterei “una discriminazione rispetto alla doppia genitorialità che ottengono le coppie di maschi omosessuali da parte delle istituzioni italiane”. No, io non ho affermato questo, ho fatto un’analisi di altro tipo (utile una rilettura del testo). Peraltro io non “lamento”, non avendo oggi nessun interesse specifico per la procreazione; ho due figlie avute “naturalmente” in giovane età, non conosco le due protagoniste del caso e meno che mai sono la loro rappresentante legale. Di conseguenza non lamento ma rilevo – potrei tutt’al più “denunciare” - l’esistenza a livello logico di una discriminazione ad ampio raggio, che costituisce un vulnus giuridico e va dunque analizzata e risolta. Il come è da valutare, ma intanto bisogna riconoscere che, relativamente al sistema giuridico italiano, tale vulnus c’è.

Molte delle considerazioni che vengono fatte nei tre scritti altrui sono importanti ma, per evitare fraintendimenti dannosi, occorre per prima cosa distinguere tra quel che vorremmo che la comunità umana diventasse, quel che essa al momento è e quel che prevede il sistema giuridico nella regolamentazione della vita dei cittadini che abitano il territorio chiamato Italia. Se mescoliamo indebitamente i tre piani, rischiamo di produrre confusione e quel che ho scritto nel mio articolo riguardava espressamente il sistema legislativo italiano.

Quanto alla scelta operata dalla due signore di Anghiari, questa non nasce dal nulla ma dal fatto che la comunità globale in molti Stati pone a disposizione della popolazione umana tecnologie atte a rispondere a taluni desideri della specie. Che questi desideri siano o non siano accettabili è argomento che va affrontato, eventualmente, a parte. Di fatto in molti Stati esteri è possibile ricorrere a inseminazioni artificiali, a impianti estranei nell’utero e perfino a Gestazioni Per Altri (la GPA contro la quale mi sono espressa più volte) per soddisfare i desideri di filiazione espressi da singoli o da coppie.

Cosa dice in proposito la legge nel nostro Stato? Considera reato la GPA e quindi la vieta in Italia, ma nel Paese rientrano tranquillamente coppie gay con pupo al seguito, nato tramite GPA in altri Stati e lo Stato italiano non può punirle. Come mai? Perché l’entità della pena prevista NON lo consente. Infatti, «come da artt. 9 e 10 del codice penale» SOLO «per una pena superiore a tre anni il reato sarebbe perseguibile in Italia anche se commesso dal cittadino in territorio estero e nei confronti di una o di uno straniero». Questo è uno dei tanti “buchi” del sistema legale di cui ho scritto in passato e che ci siamo abituati a ignorare.

Nel caso di cui ci stiamo occupando NON siamo in presenza di una GPA, dato che la donna che ha condotto la gravidanza NON lo ha fatto per altri ma per sé e la propria compagna. Ci va bene, non ci va bene, non è questo il punto. Occorre definire con precisione gli elementi del fatto e analizzarli in relazione alle leggi esistenti e a ciò che dall’applicazione delle leggi in corso di validità deriva per i soggetti interessati all’evento. Visto che non si tratta di GPA possiamo esimerci dal parlarne? No e il perché lo esporrò a breve.

Prima vorrei passare a un altro aspetto su cui si è soffermata Cifoletti: la parcellizzazione della maternità.
Di parcellizzazioni io ne individuo due. Una è quella che scinde la figura del padre nei casi di eterologa con donatore estraneo alla coppia, svuotando l’apporto del padre dell’elemento genetico e limitandone il ruolo alla funzione di allevamento ed educazione del nato. L’altra è quella che scinde la figura della madre nei casi di eterologa con donatrice estranea alla coppia, svuotando l’apporto della madre dell’elemento genetico e limitandone il ruolo alla funzione gestativo-partoriente e di allevamento ed educazione del nato.

Nel caso della coppia di Anghiari abbiamo una situazione che non coincide con le due su descritte. C’è una parcellizzazione della maternità ma la donatrice questa volta non è estranea alla coppia e c’è una cancellazione della figura sociale paterna, pur esistendo un apporto maschile, ovvero quello di un donatore di gameti che è stato essenziale per il “concepimento”.

Ora la parcellizzazione della maternità, attuata dalla coppia in questione, non fa il suo ingresso sulle scene con quella scelta indubbiamente insolita. Prende il via con altri soggetti molto prima nel mondo e in Italia inizia nel momento in cui per una sentenza della CEDU e una successiva della Corte costituzionale, che possono piacere o meno ma che non è possibile ignorare, quella parte della legge 40/2004 che limitava la procreazione assistita all’utilizzo solo di gameti degli aspiranti genitori è caduta, aprendo non solo al ricorso a gameti maschili di un donatore esterno, ma altresì al ricorso a gameti femminili estranei, che andavano cioè a sostituire l’apporto biologico naturale della donna che avrebbe poi partorito il figlio. Per evitare equivoci, preciso che tale “ampliamento” è stato attivato solo per i casi in cui almeno uno dei gameti, il maschile oppure il femminile, utilizzato per quella procreazione sia di un elemento della coppia.

La parcellizzazione della maternità comincia da qui e non possiamo metterci la benda sugli occhi per far finta che non esista o per vederla solo in alcune delle sue conseguenze. Una donna ETEROSESSUALE che utilizza un ovocito di un’altra donna sta parcellizzando il suo contributo, infrangendo l’unità del ruolo naturale materno e lo fa con il consenso della legge. Partorisce un essere umano a lei del tutto estraneo biologicamente (fatte salve talune “espressioni genetiche” che avvengono in gravidanza, per effetto del corpo ospitante) e diventa automaticamente “madre” per la legge italiana (e infatti, coerentemente almeno in questo, madre è stata considerata anche la partoriente nel caso di quella coppia lesbica).

Che poi l’eterologa in Italia sia lecita solo nel caso in cui uno dei membri della coppia eterosessuale non sia in grado di procreare per un difetto fisico non cancella la parcellizzazione operata. Non sposta di una virgola il fatto che il nato non sarà mai in relazione con il “fornitore di materiale genetico” (fisicamente definibile come padre biologico) che scompare, o con la “fornitrice di materiale genetico” (fisicamente definibile come madre biologica) che scompare. C’è un intervento biologico SOSTITUTIVO che di “naturale” non ha proprio nulla ma che viene dichiarato valido per pura convenzione giuridica.

La Natura, di cui scrive Navarra, in Italia è stata dunque piegata ai desideri già con la modifica della legge 40 e i desideri non diventano più belli e più nobili se ad averli è una coppia omosessuale o eterosessuale. Il criterio deve essere un altro. I desideri possono essere o no realizzati a seconda delle conseguenze che comportano per chi ne diviene l’oggetto, in primo luogo la persona di cui non si è parlato: il figlio o, ovviamente, la figlia.
Che il Tribunale di Arezzo si sia trovato in difficoltà appare ovvio. Che però la decisione presa sia stata logica e coerente è da dimostrare.

Torniamo dunque alle coppie costituite da omosessuali maschi. Abbiamo già visto come a una coppia gay che ricorra all’estero alla GPA vietata in Italia non possa essere applicata nessuna sanzione. Cosa accade al rapporto di filiazione? Al “padre” erogatore di sperma viene riconosciuta senza battere ciglio la genitorialità, in virtù del suo apporto biologico, ovvero della “fornitura genetica” operata. Ma “fornitura genetica” allo stesso titolo è quella attuata dalla donatrice di Anghiari, membro interno e non esterno della coppia considerata. Su quale base giuridica CONCRETA allora può essere considerata valida la negazione del rapporto di filiazione decisa dal Tribunale di Arezzo?

Che il Tribunale lo riconosca o meno, quel legame specifico esiste ed è più ampio e netto di quello che ci può essere tra una nonna o un nonno e un nipote, legame che nessuno si sognerebbe di negare solo perché non c’è di mezzo un parto. È identico a quello che c’è tra un genitore gay e il figlio, uomo a cui nessuno sottrae la genitorialità per il fatto incontestabile che ha aggirato i divieti delle leggi italiane ricorrendo a una GPA fatta all’estero.
In sostanza un uomo e una donna omosessuali sono trattati con evidenza dalla legge in modo differente e questo non lo possiamo giustificare col fatto che vorremmo, eventualmente, che certe tecnologie non venissero impiegate per la procreazione umana.

Il Diritto non è qualcosa che si può applicare o disapplicare a seconda dell’ideologia personale. Al contrario, il diritto nasce proprio dall’intento di garantire eguaglianza di trattamento ai soggetti umani, A PRESCINDERE dall’ideologia perfino dei giudicanti, ovvero dei giudici. Figuriamoci dei commentatori.

Bisogna che ci si decida: o si deve far qualcosa contro il diritto all’eterologa sancito dalla sentenza della CEDU a cui la legge italiana è stata costretta a uniformarsi (e non so come si potrebbe fare, se lo si ritenesse necessario bisognerebbe seriamente rifletterci su), oppure si accetta la parcellizzazione in tutti quei casi in cui essa si presenta (con l’eccezione della GPA, che introduce ancora altri fattori) e si garantisce uniformità di trattamento a coloro che ricorrano a tecnologie portatrici di conseguenze come quelle del caso in questione.

Aggiungo che ciò che consegue alla decisione del  Tribunale di Arezzo non è soltanto una discriminazione della donna lesbica rispetto all’uomo gay ma è anche una lesione del diritto del figlio di veder riconosciuto legalmente il suo rapporto di discendenza da quella madre.
Non ci possono essere due madri? Nella storia considerata ci sono, perché è indubbio che la gestante partoriente ha messo al mondo un bimbo (anzi due) con tutte le intenzioni di occuparsene, intenzione che aveva e ha anche la madre “donatrice”.

E se poi si volesse affermare che il legame biologico col figlio non può essere riconosciuto nel caso della donna donatrice perché mancante della gestazione e del parto, si opererebbe una discriminazione ulteriore. Ciò perché il materiale genetico di una donna non è meno essenziale nella procreazione di quello di un uomo. Un uomo, omosessuale o eterosessuale che sia, partecipa alla procreazione con dei gameti non più importanti e vitali di quelli con i quali partecipa la donna. Ora, se basta contribuire per metà - valutiamo sommariamente gli apporti genetici con un fifty-fifty, ritenendo innecessario addentrarsi nella complessità dei dettagli - al patrimonio genetico di un figlio per essere considerato genitore, non si può riservare tale privilegio solo all’uomo. Farlo è operare una discriminazione aggiuntiva a quella già individuata e questo non rende onore né alla logica né alle leggi. Crea al contrario una seconda discriminazione (rendendola doppia) che non ha giustificazione di alcun tipo.

Discutere di rispetto della natura, di non assolutezza dei desideri, di rischio dato dalle tecnologie e di visione femminile del mondo è bellissimo e addirittura essenziale, però questi assunti non possono divenire generalizzazioni incontrollate. Tanto per cominciare, non possiamo valutare gli accadimenti attuali in rapporto a mutamenti futuri eventualmente auspicabili, continuando tuttavia ad allocarci in un mondo molto distante dalle nostre visioni ideali. Viviamo OGGI in una società regolata da leggi, alcune accettabili, altre molto meno e dunque da cambiare, ed è con le leggi a cui siamo sottoposti, che a volte ci vessano e altre ci tutelano, che INTANTO dobbiamo fare i conti.

Quando e dove porre limiti ai desideri? Non è facile stabilirlo. Tutti desidereremmo godere di una vita più lunga da trascorrere in buona salute. Le tecnologie ci hanno già aiutato e molto ancora ci aiuteranno a realizzare queste speranze. Pensiamo, per dirne una, alle staminali del cervello che rallentano la sclerosi multipla.

Si dirà che in questo caso si tratta di tecnologie destinate alla vita. Coloro che desiderano dei figli e non possono averli per via normale, o per difetti di natura o per un orientamento sessuale che quel tipo di normalità lo preclude, potrebbero obiettare che loro vogliono proprio una vita: quella di un figlio. Certamente c’è una differenza tra desiderare per la vita di chi è già in vita e desiderare per chi in vita non è, ma censurare un desiderio in sé è improponibile, occorre analizzare quali modalità si attivano o verrebbero attivate per soddisfarlo.

Tornando nuovamente alle eterologhe: contravvengono queste a una necessità effettiva dei figli di conoscere le proprie origini o tale necessità è solo il trasferimento di quella avvertita dagli adottati, che vivono però un dramma diverso quale quello dell’abbandono da parte dei genitori biologici? Se si tratta di una necessità naturale e non derivata dall’assetto sociale dominante, perché mai essa non è presente in talune popolazioni a regime matriarcale, tra cui ad esempio la comunità Moso nella quale la figura sociale del padre biologico non esiste e tale assenza non crea nessun trauma? E se fosse invece una necessità reale, sarebbe ipotizzabile il varo di un qualche provvedimento per rispondervi utilmente anche nei casi di eterologa? In sostanza, dobbiamo alzare solenni barricate contro la fecondazione eterologa o no?

In talune situazioni, seguire i binari segnati dalla natura non è desiderabile.
Per esempio, affidarsi e sottostare alla natura in caso di gravidanze indesiderate dovrebbe implicare la rinuncia agli aborti provocati, che tutelano la vita della donna ma certamente non quella “naturale” del feto.
Un altro esempio è dato dall’eutanasia. Il desiderio di non vivere da vegetale o di non patire sofferenze atroci, scegliendo di morire aiutati medicalmente per effettuare con serenità il trapasso, non si realizza per via naturale; tuttavia molti lo considerano un diritto inalienabile della persona e io sono tra questi.

Le tecnologie sono spesso di aiuto ma possono tramutarsi - e si sono sovente tramutate - in strumenti di alienazione e di morte. Pensiamo a quanto è già accaduto in passato con le atomiche di Hiroshima e Nagasaki e con altri mezzi tecnologicamente perfetti impiegati a scopo di sterminio; pensiamo a quanto sta accadendo oggi in Ucraina con bombe e razzi più o meno super, che producono stragi. Le tecnologie possono salvarci o dannarci per sempre, riducendoci persino ad automi.

Sicuramente c’è molto lavoro da fare non solo per separare le tecnologie utilizzabili da quelle eventualmente da interdire, ma altresì per analizzare i desideri al fine di pervenire a una corretta valutazione dell’adesione ai processi naturali o dell’allontanamento da questi. È un lavoro che va condotto cercando di metter da parte il più possibile i pregiudizi legati alle ideologie. È una strada sicuramente non facile e soprattutto non univoca, nel senso che non prevede soluzioni “trasferibili” mediante generalizzazioni accomodanti.

Concludo col respingere nettamente l’idea che quel mio scritto citato da altri nelle loro riflessioni possa costituire una difesa del sistema di parcellizzazione in sé considerato, o che in un qualsiasi modo vi si possa ravvisare come modello la generatività maschile (eterosessuale o omosessuale che sia), a cui uniformare arbitrariamente la generatività femminile. Al contrario, la specificità generativa femminile io l’ho sempre proclamata e difesa. È da notare però che l’articolo 3 della Costituzione nel sancire che non può esserci discriminazione determinata dal sesso istituisce proprio un raffronto paritario tra i sessi, imponendo un criterio di uguaglianza. Di conseguenza, a livello giuridico, nell’occuparmi del diritto femminile dovrò domandarmi se, nel sistema di vita attuale, quel diritto non sia inferiore a quello riconosciuto ai maschi o viceversa. In altri termini avrò l’obbligo di valutare i fatti in cui mi accade di imbattermi, che mi piacciano o no, in rapporto alle norme esistenti.

Per finire, basterebbe conoscere quanto, a proposito dell’ancora assente legge sul cognome dei figli, mi sia battuta anche mediante la formulazione del concetto di prossimità neonatale per il riconoscimento del contributo esclusivamente femminile alle nascite per intendere correttamente il mio pensiero, che è e resta intrinsecamente femminista, ma che non per questo può essere disposto ad accettare per buone illogicità e discriminazioni manifeste.

 

Link inseriti nel testo:

Iole Natoli - Quella Madre che non è Madre è come un Padre / Quando IL DIRITTO nega la realtà
https://area-femminista.blogspot.com/2022/12/quando-il-diritto-nega-la-realta-i.html

Il caso della coppia lesbica di Anghiari

https://www.rainews.it/articoli/2022/11/diritti-entrambe-madri-di-gemelli-il-tribunale-ne-riconosce-solo-una-58893b01-6cdf-4442-b24f-255c1dbbd3d2.html

Sentenza del Tribunale di Arezzo

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/12/01/Tribunale%20Arezzo%20provvedimento%20mamme.pdf

Antonella Nappi - Non prendiamo ad esempio i maschi
https://www.noidonne.org/articoli/non-prendiamo-ad-esempio-i-maschi-19323.php

Giovanna Cifoletti - Procreazione e genitorialità
https://www.noidonne.org/articoli/procreazione-e-genitorialit-di-giovanna-cifoletti-19325.php

Alfonso Navarra - E La Natura?
https://www.noidonne.org/articoli/e-la-natura-di-alfonso-navarra-19327.php

Non punibilità della Gpa fatta all'estero
https://area-femminista.blogspot.com/2017/03/contro-il-delirio-della-gpa-che-rende.html

Sulla comunità Moso

https://area-femminista.blogspot.com/2014/04/societa-viaggio-in-una-comunita.html  
e  http://kultbazaar.blogspot.it/2014/05/documentario-sui-moso-dove-il.html

Sulla Gpa: sezione 07 dell’elenco
https://area-femminista.blogspot.com/p/note-informative.html

Specificità generativa femminile: Petizioni e Lettere aperte sul cognome materno
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/p/petizioni-e-lettere.html

 

15 Gennaio 2023

 

© Iole Natoli