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Mi fa piacere che il mio
articolo “Quella Madre che non è Madre è come un Padre / Quando IL
DIRITTO nega la realtà”, nato da un caso concreto inusuale, abbia
suscitato tre riflessioni altrui
apparse quasi in contemporanea sul sito di noidonne, sui temi della procreazione assistita, delle
manipolazioni genetiche e del futuro della specie umana.
Il caso di riferimento è quello di una coppia
lesbica di Anghiari unita civilmente, che ha scelto di ricorrere
all’estero alla fecondazione con seme di un donatore, “ripartendosi” poi
concretamente la maternità di un figlio (anzi di due gemelli), a quanto pare
per ragioni mediche. Così l’una delle due signore si è sottoposta alla
fecondazione di un proprio ovocito e l’altra si è resa poi gestante-partoriente.
In Italia, il Tribunale
di AREZZO ha negato alla titolare dell’ovocito il diritto di essere
considerata madre, riconoscendo solo alla partoriente lo statuto.
In relazione alle tre riflessioni di cui ho sopra - “Non prendiamo ad esempio i maschi”
di Antonella
Nappi, “Procreazione e
genitorialità” di Giovanna
Cifoletti, “E La Natura?” di Alfonso
Navarra – sono obbligata a una precisazione preliminare partendo dallo
scritto di Nappi, che mi attribuisce qualcosa che non corrisponde al mio
pensiero e al mio testo.
Scrive Nappi che io lamenterei “una discriminazione rispetto alla doppia
genitorialità che ottengono le coppie di maschi omosessuali da parte delle
istituzioni italiane”. No, io non ho affermato questo, ho fatto un’analisi di
altro tipo (utile una rilettura del
testo). Peraltro io non “lamento”, non avendo oggi nessun interesse
specifico per la procreazione; ho due figlie avute “naturalmente” in giovane
età, non conosco le due protagoniste del caso e meno che mai sono la loro
rappresentante legale. Di conseguenza non lamento ma rilevo – potrei tutt’al
più “denunciare” - l’esistenza a
livello logico di una discriminazione ad ampio raggio, che costituisce un
vulnus giuridico e va dunque
analizzata e risolta. Il come è da valutare, ma intanto bisogna riconoscere
che, relativamente al sistema giuridico italiano, tale vulnus c’è.
Molte delle considerazioni che vengono fatte nei tre scritti altrui sono
importanti ma, per evitare fraintendimenti dannosi, occorre per prima cosa
distinguere tra quel che vorremmo che la comunità umana diventasse, quel che
essa al momento è e quel che prevede il sistema giuridico nella
regolamentazione della vita dei cittadini che abitano il territorio chiamato
Italia. Se mescoliamo indebitamente i tre piani, rischiamo di produrre
confusione e quel che ho scritto nel mio articolo riguardava espressamente il
sistema legislativo italiano.
Quanto alla scelta operata dalla due signore di Anghiari, questa non
nasce dal nulla ma dal fatto che la comunità globale in molti Stati pone a
disposizione della popolazione umana tecnologie atte a rispondere a taluni
desideri della specie. Che questi desideri siano o non siano accettabili è
argomento che va affrontato, eventualmente, a parte. Di fatto in molti Stati
esteri è possibile ricorrere a inseminazioni artificiali, a impianti estranei
nell’utero e perfino a Gestazioni Per Altri (la GPA contro la quale mi sono
espressa più volte) per soddisfare i desideri di filiazione espressi da
singoli o da coppie.
Cosa dice in proposito la legge nel nostro Stato? Considera reato la GPA
e quindi la vieta in Italia, ma nel Paese rientrano tranquillamente coppie
gay con pupo al seguito, nato tramite GPA in altri Stati e lo Stato italiano
non può punirle. Come mai? Perché l’entità della pena prevista NON lo consente.
Infatti, «come da artt.
9 e 10
del codice penale» SOLO «per una pena superiore a tre anni il reato
sarebbe perseguibile in Italia anche se commesso dal cittadino in territorio
estero e nei confronti di una o di uno straniero». Questo è uno dei tanti
“buchi” del sistema legale di
cui ho scritto in passato e che ci siamo abituati a ignorare.
Nel caso di cui ci stiamo occupando NON siamo in presenza di una GPA,
dato che la donna che ha condotto la gravidanza NON lo ha fatto per altri ma
per sé e la propria compagna. Ci va bene, non ci va bene, non è questo il
punto. Occorre definire con precisione gli elementi del fatto e analizzarli
in relazione alle leggi esistenti e a ciò che dall’applicazione delle leggi
in corso di validità deriva per i soggetti interessati all’evento. Visto che
non si tratta di GPA possiamo esimerci dal parlarne? No e il perché lo
esporrò a breve.
Prima vorrei passare a un altro aspetto su cui si è soffermata
Cifoletti: la parcellizzazione della
maternità.
Di parcellizzazioni io ne individuo due. Una è quella che scinde la figura
del padre nei casi di eterologa con donatore estraneo alla coppia, svuotando
l’apporto del padre dell’elemento genetico e limitandone il ruolo alla
funzione di allevamento ed educazione del nato. L’altra è quella che scinde
la figura della madre nei casi di eterologa con donatrice estranea alla
coppia, svuotando l’apporto della madre dell’elemento genetico e limitandone
il ruolo alla funzione gestativo-partoriente e di allevamento ed educazione
del nato.
Nel caso della coppia di Anghiari abbiamo una situazione che non
coincide con le due su descritte. C’è una parcellizzazione della maternità ma
la donatrice questa volta non è estranea alla coppia e c’è una cancellazione
della figura sociale paterna, pur esistendo un apporto maschile, ovvero
quello di un donatore di gameti che è stato essenziale per il “concepimento”.
Ora la parcellizzazione della
maternità, attuata dalla coppia in questione, non fa il suo ingresso
sulle scene con quella scelta indubbiamente insolita. Prende il via con altri
soggetti molto prima nel mondo e in Italia inizia nel momento in cui per una
sentenza della CEDU e una successiva della Corte costituzionale, che possono piacere o meno ma che non è possibile ignorare,
quella parte della legge 40/2004 che limitava la procreazione assistita all’utilizzo solo di gameti degli
aspiranti genitori è caduta, aprendo non solo al ricorso a gameti
maschili di un donatore esterno, ma altresì al ricorso a gameti femminili
estranei, che andavano cioè a sostituire l’apporto biologico naturale della
donna che avrebbe poi partorito il figlio. Per evitare equivoci, preciso che
tale “ampliamento” è stato attivato solo per i casi in cui almeno uno dei
gameti, il maschile oppure il femminile, utilizzato per quella procreazione
sia di un elemento della coppia.
La parcellizzazione della
maternità comincia da qui e non possiamo metterci la benda
sugli occhi per far finta che non esista o per vederla solo in alcune delle
sue conseguenze. Una donna
ETEROSESSUALE che utilizza un ovocito di un’altra donna sta parcellizzando
il suo contributo, infrangendo l’unità del ruolo naturale materno e
lo fa con il consenso della legge. Partorisce un essere umano a lei del tutto
estraneo biologicamente (fatte salve talune “espressioni genetiche” che
avvengono in gravidanza, per effetto del corpo ospitante) e diventa
automaticamente “madre” per la legge italiana (e infatti, coerentemente
almeno in questo, madre è stata considerata anche la partoriente nel caso di
quella coppia lesbica).
Che poi l’eterologa in Italia sia lecita solo nel caso in cui uno dei
membri della coppia eterosessuale non sia in grado di procreare per un
difetto fisico non cancella la parcellizzazione operata. Non sposta di una
virgola il fatto che il nato non sarà mai in relazione con il “fornitore di
materiale genetico” (fisicamente definibile come padre biologico) che
scompare, o con la “fornitrice di materiale genetico” (fisicamente definibile
come madre biologica) che scompare. C’è
un intervento biologico SOSTITUTIVO che di “naturale” non ha proprio nulla ma
che viene dichiarato valido per pura convenzione giuridica.
La Natura, di cui scrive Navarra, in Italia è stata dunque piegata ai desideri già
con la modifica della legge 40 e i desideri non diventano più belli e più
nobili se ad averli è una coppia omosessuale o eterosessuale. Il criterio
deve essere un altro. I desideri possono essere o no realizzati a seconda
delle conseguenze che comportano per chi ne diviene l’oggetto, in primo luogo
la persona di cui non si è parlato: il figlio o, ovviamente, la figlia. Che il Tribunale di Arezzo si sia trovato in difficoltà appare ovvio.
Che però la decisione presa sia stata logica e coerente è da dimostrare.
Torniamo dunque alle coppie costituite da omosessuali maschi. Abbiamo
già visto come a una coppia gay che ricorra all’estero alla GPA vietata in
Italia non possa essere applicata nessuna sanzione. Cosa accade al rapporto
di filiazione? Al “padre” erogatore di sperma viene
riconosciuta senza battere ciglio la genitorialità, in virtù del suo apporto
biologico, ovvero della “fornitura genetica” operata. Ma “fornitura genetica”
allo stesso titolo è quella attuata dalla donatrice di Anghiari, membro
interno e non esterno della coppia considerata. Su quale base giuridica CONCRETA allora può essere considerata valida
la negazione del rapporto di filiazione decisa dal Tribunale di Arezzo?
Che il Tribunale lo riconosca o meno, quel legame specifico esiste ed è
più ampio e netto di quello che ci può essere tra una nonna o un nonno e un
nipote, legame che nessuno si sognerebbe di negare solo perché non c’è di
mezzo un parto. È identico a quello che c’è tra un genitore gay e il figlio,
uomo a cui nessuno sottrae la genitorialità per il fatto incontestabile che
ha aggirato i divieti delle leggi italiane ricorrendo a una GPA fatta all’estero.
In sostanza un uomo e una donna
omosessuali sono trattati con evidenza dalla legge in modo differente e
questo non lo possiamo giustificare col fatto che vorremmo, eventualmente,
che certe tecnologie non venissero impiegate per la procreazione umana.
Il Diritto non è qualcosa che si
può applicare o disapplicare a seconda dell’ideologia personale. Al contrario, il diritto nasce proprio dall’intento di garantire
eguaglianza di trattamento ai soggetti umani, A PRESCINDERE dall’ideologia
perfino dei giudicanti, ovvero dei giudici. Figuriamoci dei commentatori.
Bisogna che ci si decida: o si deve far qualcosa contro il diritto
all’eterologa sancito dalla sentenza della CEDU a cui la legge italiana è
stata costretta a uniformarsi (e non so
come si potrebbe fare, se lo si ritenesse necessario bisognerebbe seriamente
rifletterci su), oppure si accetta la parcellizzazione in tutti quei casi
in cui essa si presenta (con
l’eccezione della GPA, che introduce ancora altri fattori) e si garantisce uniformità di trattamento a
coloro che ricorrano a tecnologie portatrici di conseguenze come quelle del
caso in questione.
Aggiungo che ciò che consegue alla decisione del Tribunale di Arezzo non è soltanto una
discriminazione della donna lesbica rispetto all’uomo gay ma è anche una lesione del diritto del figlio
di veder riconosciuto legalmente il suo rapporto di discendenza da quella
madre. Non ci possono essere due madri? Nella storia considerata ci sono,
perché è indubbio che la gestante partoriente ha messo al mondo un bimbo
(anzi due) con tutte le intenzioni di occuparsene, intenzione che aveva e ha
anche la madre “donatrice”.
E se poi si volesse affermare che il legame biologico col figlio non può
essere riconosciuto nel caso della donna donatrice perché mancante della
gestazione e del parto, si opererebbe una discriminazione ulteriore. Ciò
perché il materiale genetico di una donna non è meno essenziale nella
procreazione di quello di un uomo. Un uomo, omosessuale o eterosessuale che
sia, partecipa alla procreazione con dei gameti non più importanti e vitali
di quelli con i quali partecipa la donna. Ora, se basta contribuire per metà - valutiamo sommariamente gli apporti
genetici con un fifty-fifty, ritenendo innecessario addentrarsi nella
complessità dei dettagli - al patrimonio genetico di un figlio per essere
considerato genitore, non si può riservare tale privilegio solo all’uomo.
Farlo è operare una discriminazione aggiuntiva a quella già individuata e
questo non rende onore né alla logica né alle leggi. Crea al contrario una seconda discriminazione (rendendola doppia) che non ha
giustificazione di alcun tipo.
Discutere di rispetto della natura, di non assolutezza dei desideri, di
rischio dato dalle tecnologie e di visione femminile del mondo è bellissimo e
addirittura essenziale, però questi assunti non possono divenire
generalizzazioni incontrollate. Tanto per cominciare, non possiamo valutare
gli accadimenti attuali in rapporto a mutamenti futuri eventualmente
auspicabili, continuando tuttavia ad allocarci in un mondo molto distante
dalle nostre visioni ideali. Viviamo OGGI in una società regolata da leggi,
alcune accettabili, altre molto meno e dunque da cambiare, ed è con le leggi a
cui siamo sottoposti, che a volte ci vessano e altre ci tutelano, che INTANTO
dobbiamo fare i conti.
Quando e dove porre limiti ai desideri? Non è facile stabilirlo. Tutti
desidereremmo godere di una vita più lunga da trascorrere in buona salute. Le
tecnologie ci hanno già aiutato e molto ancora ci aiuteranno a realizzare
queste speranze. Pensiamo, per dirne una, alle staminali del cervello che
rallentano la sclerosi multipla.
Si dirà che in questo caso si tratta di tecnologie destinate alla vita.
Coloro che desiderano dei figli e non possono averli per via normale, o per
difetti di natura o per un orientamento sessuale che quel tipo di normalità
lo preclude, potrebbero obiettare che loro vogliono proprio una vita: quella
di un figlio. Certamente c’è una differenza tra desiderare per la vita di chi
è già in vita e desiderare per chi in vita non è, ma censurare un desiderio
in sé è improponibile, occorre analizzare quali modalità si attivano o
verrebbero attivate per soddisfarlo.
Tornando nuovamente alle eterologhe: contravvengono queste a una
necessità effettiva dei figli di conoscere le proprie origini o tale
necessità è solo il trasferimento di quella avvertita dagli adottati, che
vivono però un dramma diverso quale quello dell’abbandono da parte dei
genitori biologici? Se si tratta di una necessità naturale e non derivata
dall’assetto sociale dominante, perché mai essa non è presente in talune
popolazioni a regime
matriarcale, tra cui ad esempio la comunità
Moso nella quale la figura sociale del padre biologico non esiste e tale
assenza non crea nessun trauma? E se fosse invece una necessità reale,
sarebbe ipotizzabile il varo di un qualche provvedimento per rispondervi
utilmente anche nei casi di eterologa? In sostanza, dobbiamo alzare solenni
barricate contro la fecondazione eterologa o no?
In talune situazioni, seguire i binari segnati dalla natura non è
desiderabile.
Per esempio, affidarsi e sottostare alla natura in caso di gravidanze
indesiderate dovrebbe implicare la rinuncia agli aborti provocati, che
tutelano la vita della donna ma certamente non quella “naturale” del feto.
Un altro esempio è dato dall’eutanasia. Il desiderio di non vivere da vegetale
o di non patire sofferenze atroci, scegliendo di morire aiutati medicalmente
per effettuare con serenità il trapasso, non si realizza per via naturale;
tuttavia molti lo considerano un diritto inalienabile della persona e io sono
tra questi.
Le tecnologie sono spesso di aiuto ma possono tramutarsi - e si sono
sovente tramutate - in strumenti di alienazione e di morte. Pensiamo a quanto
è già accaduto in passato con le atomiche di Hiroshima e Nagasaki e con altri
mezzi tecnologicamente perfetti impiegati a scopo di sterminio; pensiamo a
quanto sta accadendo oggi in Ucraina con bombe e razzi più o meno super, che
producono stragi. Le tecnologie possono salvarci o dannarci per sempre,
riducendoci persino ad automi.
Sicuramente c’è molto lavoro da fare non solo per separare le tecnologie
utilizzabili da quelle eventualmente da interdire, ma altresì per analizzare
i desideri al fine di pervenire a una corretta valutazione dell’adesione ai
processi naturali o dell’allontanamento da questi. È un lavoro che va condotto
cercando di metter da parte il più possibile i pregiudizi legati alle
ideologie. È una strada sicuramente non facile e soprattutto non univoca, nel
senso che non prevede soluzioni “trasferibili” mediante generalizzazioni
accomodanti.
Concludo col respingere nettamente l’idea che quel mio scritto citato da
altri nelle loro riflessioni possa costituire una difesa del sistema di
parcellizzazione in sé considerato, o che in un qualsiasi modo vi si possa
ravvisare come modello la generatività maschile (eterosessuale o omosessuale
che sia), a cui uniformare arbitrariamente la generatività femminile. Al
contrario, la specificità generativa femminile io l’ho sempre proclamata e
difesa. È da notare però che l’articolo 3 della Costituzione nel sancire che non
può esserci discriminazione determinata dal sesso istituisce proprio un raffronto paritario tra i sessi, imponendo
un criterio di uguaglianza. Di conseguenza, a livello giuridico, nell’occuparmi del diritto femminile dovrò
domandarmi se, nel sistema di vita
attuale, quel diritto non sia inferiore a quello riconosciuto ai maschi o
viceversa. In altri termini avrò l’obbligo di valutare i fatti in cui mi accade di
imbattermi, che mi piacciano o no, in rapporto alle norme esistenti.
Per finire, basterebbe conoscere quanto, a proposito dell’ancora assente
legge sul cognome dei figli, mi sia battuta anche mediante la formulazione
del concetto di prossimità neonatale per il riconoscimento del contributo esclusivamente
femminile alle nascite per intendere correttamente il mio pensiero, che è
e resta intrinsecamente femminista, ma che non per questo può essere disposto
ad accettare per buone illogicità e discriminazioni manifeste.
Link inseriti nel testo:
Iole Natoli - Quella Madre che non è Madre è come un Padre / Quando IL
DIRITTO nega la realtà
https://area-femminista.blogspot.com/2022/12/quando-il-diritto-nega-la-realta-i.html
Il caso della
coppia lesbica di Anghiari
https://www.rainews.it/articoli/2022/11/diritti-entrambe-madri-di-gemelli-il-tribunale-ne-riconosce-solo-una-58893b01-6cdf-4442-b24f-255c1dbbd3d2.html
Sentenza del Tribunale di Arezzo
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/12/01/Tribunale%20Arezzo%20provvedimento%20mamme.pdf
Antonella Nappi - Non prendiamo ad esempio i maschi
https://www.noidonne.org/articoli/non-prendiamo-ad-esempio-i-maschi-19323.php
Giovanna
Cifoletti - Procreazione e
genitorialità
https://www.noidonne.org/articoli/procreazione-e-genitorialit-di-giovanna-cifoletti-19325.php
Alfonso
Navarra - E La Natura?
https://www.noidonne.org/articoli/e-la-natura-di-alfonso-navarra-19327.php
Non punibilità della Gpa fatta all'estero https://area-femminista.blogspot.com/2017/03/contro-il-delirio-della-gpa-che-rende.html
Sulla
comunità Moso
https://area-femminista.blogspot.com/2014/04/societa-viaggio-in-una-comunita.html
e
http://kultbazaar.blogspot.it/2014/05/documentario-sui-moso-dove-il.html
Sulla Gpa: sezione
07 dell’elenco
https://area-femminista.blogspot.com/p/note-informative.html
Specificità
generativa femminile: Petizioni e Lettere aperte sul cognome materno
https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/p/petizioni-e-lettere.html
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